- Art. 638 Codice Penale (Uccisione
o danneggiamento di animali altrui). Chiunque senza necessità
uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono
ad altri è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione
fino a un anno o con la multa fino a lire seicentomila. La pena è
della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d'ufficio,
se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame
raccolti in gregge o in mandria. Non è punibile chi commette
il fatto sopra volatili soppressi nei fondi da lui posseduti e nel
momento in cui gli arrecano danno.
- Art. 672 Codice Penale (Omessa
custodia e malgoverno di animali). Chiunque lascia liberi o non custodisce
con le debite cautele animali pericolosi da lui posseduti o ne affida
la custodia a persona inesperta è punito con l'ammenda fino
a lire cinquecentomila. Alla stessa pena soggiace: 1) chi, in luoghi
aperti abbandona a se stessi animali da tiro, da soma oda corsa, o
li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o
li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumità
pubblica, ovvero li affida a persona inesperta; 2) chi aizza o spaventa
animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone.
- Art. 70 Pubblica sicurezza
(Pubblici spettacoli). Sono vietati gli spettacoli o trattenimenti
pubblici che possono turbare l'ordine pubblico che sono contrari alla
morale o al buon costume o che comportino strazio o sevizie di animali.
- Art. 129 Pubblica sicurezza
(Trattenimenti vietati). Tra i trattamenti vietati a termine dell'art.
70 della legge sono: le corse con uso di pungolo acuminato, i combattimenti,
le corride, il lancio delle anitre in acqua, l'uso di animali vivi
per alberi di cuccagna o per bersaglio fisso e simili.
- Art. 84 Polizia veterinaria
(Cattura e custodia cani). I Comuni devono provvedere al servizio
di cattura dei cani e tenere in esercizio un canile per la custodia
dei cani catturati e per l'osservazione di quelli sospetti. Il prefetto,
quando ne riconosca la necessità stabilisce l'obbligo di un
servizio di accalappiamento intercomunale o provinciale determinando
le norme per il funzionamento e il contributo che deve essere dato
dai comuni e dalla provincia.
- Art. 146 Leggi sanitarie (sostanze
velenose). Chiunque (….) in qualsiasi modo distribuisce sostanze velenose,
è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa da lire centomila a un milione.
|